Faq per i pensionati

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SCOPRI COME ADERIRE AL PIANO SANITARIO PENSIONATI DI FONDO FASDA

FAQ PENSIONATI

Chi può aderire?

Potranno aderire al Piano Pensionati collegandosi alla propria Area Riservata, coloro che sono andati in pensione e sono stati iscritti al Fondo, rispettando le seguenti condizioni:

  • il pensionato che, successivamente all’uscita dalla copertura assicurativa mediante versamento aziendale, ha effettuato l’adesione “transitorietà” potrà iscriversi al Piano sanitario Pensionati nell’anno immediatamente successivo al pensionamento;
  • il pensionato che, successivamente all’uscita dalla copertura assicurativa mediante versamento aziendale, non ha effettuato l’adesione “transitorietà” e non ha aderito al Piano sanitario Pensionati l’anno seguente al pensionamento, dovrà aspettare un ulteriore anno per potersi iscrivere;
  • il pensionato che, successivamente all’uscita dalla copertura assicurativa mediante versamento aziendale, non ha aderito al Piano sanitario Pensionati nei due anni seguenti il pensionamento non avrà più la possibilità di iscriversi.
Bisogna inserire obbligatoriamente tutto il nucleo familiare?

Non è obbligatorio inserire l’intero nucleo familiare.

 

Quando è possibile effettuare l’adesione?

È possibile effettuare l’adesione a partire dal 16 dicembre 2024 al 31 marzo 2025.

Da quanto è attiva la polizza?

La polizza del Pensionato sarà attiva per un periodo di 12 mesi: dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

Come si effettua l’adesione?

L’iscritto potrà effettuare l’adesione esclusivamente tramite il portale del Fondo FASDA, previa registrazione, collegandosi a S.I.FASDA > “Adesione Pensionati”. Per scoprire tutti gli step necessari, consulta il nostro Manuale.

Quali sono le modalità di pagamento?

Le modalità di pagamento sono: 

  • bonifico bancario;
  • carta di credito.
Si possono assicurare i componenti del nucleo familiare in momenti diversi?

L’adesione deve essere effettuata in un’unica soluzione inserendo l’intero nucleo familiare, una volta stipulata non sarà possibile effettuare successive aggiunte o modifiche.

È possibile recedere dalla polizza?

È possibile attivare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data della stipula, inviando una mail all’indirizzo pensionato@fasda.it

Dove trovo i Piani sanitari e i relativi costi?

I piani sanitari e i relativi costi sono consultabili sulla pagina dedicata del nostro sito: federculture.fasda.it/piano-sanitario-pensionati.

QUANDO RICEVO LA CERTIFICAZIONE PER LA POLIZZA ACQUISTATA PER I MIEI FAMILIARI? DOVE POSSO REPERIRLA?

Riceverai la notifica di avvenuto caricamento della certificazione della polizza da te acquistata entro il 31 marzo dell’anno successivo al pagamento della stessa.

Potrai scaricarla attraverso l’Area Riservata del sito federculture.fasda.it, cliccando su “Campagna pensionati” e successivamente cliccando sulla voce del menù “Certificazioni polizze pdf”.

COME CARICO IL MODULO PRIVACY COMPILATO?

Accedi all’Area Riservata del sito federculture.fasda.it, clicca su “Prenotazioni visite specialistiche”, in basso sulla sezione “Elenco documenti” e clicca su “Carica Modulo Privacy Familiare”.

DOVE TROVO LE AUTORIZZAZIONI DELLE VISITE SPECIALISTICHE DEI MIEI FAMILIARI?

Accedi all’Area Riservata del sito federculture.fasda.it, clicca su “Prenotazioni Visite Specialistiche”, in basso sulla sezione “Nucleo Familiare”, cliccando sul pulsante potrai accedere alla lista delle prenotazioni e scaricare l’autorizzazione della visita richiesta.

POSSONO ESSERE PORTATE IN DETRAZIONE LE SPESE SANITARIE RIMBORSATE DAL FONDO FASDA?
Non possono essere detratte le spese sanitarie sostenute nell’anno e che, nello stesso anno, sono state rimborsate dal Fondo FASDA. Le spese sanitarie sostenute nell’anno che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell’importo che verrà rimborsato oppure potranno essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo rimborsato nel rigo D7 codice 4 – “Imposte ed oneri rimborsati nell’anno e altri redditi soggetti a tassazione separata” – nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso dal Fondo FASDA. Le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione nell’anno precedente e, nell’anno corrente, sono stati oggetto di rimborso, saranno riportate nel rigo D7 codice 4 e saranno oggetto di tassazione separata. Verificare se tali somme non siano state o meno già portate in detrazione nella dichiarazione dell’anno precedente. Possono essere sempre portate in detrazione le spese sanitarie per la parte rimasta totalmente a carico del contribuente.
QUALE È IL TRATTAMENTO FISCALE DEL VERSAMENTO VOLONTARIO PER I PENSIONATI?
Come previsto dall’art. 51, comma, 2 lett. a), del TUIR, il versamento volontario per i pensionati, non concorre alla formazione del reddito. L’importo sostenuto dal pensionato, insieme eventualmente al versamento sostenuto per i familiari a carico e non, andrà riportato al rigo E26 con il codice “13” altri oneri deducibili. In tal senso le istruzioni di compilazione del Mod. 730: per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione.
La polizza si rinnova automaticamente?

Il pensionato dovrà stipulare l’adesione annualmente, rispettando i termini di scadenza stabiliti dal Fondo FASDA.

Cosa succede se non rinnovo l’adesione per me stesso?

Qualora un pensionato decida di non iscriversi potrà procedere ad una nuova iscrizione soltanto dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla copertura. 

Se lo stesso pensionato, successivamente, sospenderà nuovamente l’iscrizione, sarà definitivamente impossibilitato a aderire.

Cosa succede se non rinnovo l’adesione per i Familiari?

Qualora il pensionato decida di escludere dalla copertura il proprio nucleo familiare precedentemente inserito, potrà procedere ad una nuova inclusione soltanto dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla copertura. 

Se lo stesso pensionato, successivamente, sospenderà nuovamente l’iscrizione dei propri familiari, sarà definitivamente impossibilitato a aderire