Quota contributiva
La quota di contribuzione ordinaria che deve essere versata dalla aziende è pari a € 42,50 a dipendente e ha misura trimestrale, NON annuale o mensile.
La periodicità del versamento é, analogamente, trimestrale con le seguenti scadenze: 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio di ogni anno. Il versamento è posticipato, in quanto è riferito al trimestre contributivo immediatamente precedente.
La contribuzione dovrà essere versata per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato non inferiore a 12 mesi (sia a tempo pieno che a tempo parziale con orario di lavoro almeno pari al 50% del normale orario di lavoro a tempo pieno), non in periodo di prova, compresi gli apprendisti.
Il versamento della contribuzione dovuta al Fondo FASDA avviene mediante modello F24.
Clicca qui per consultare una informativa sintetica delle procedure da seguire.
Solo in casi eccezionali, concordati preventivamente con gli uffici del Fondo FASDA, le aziende potranno versare mediante bonifico bancario.
Di seguito le coordinate:
Fondo di Assistenza Sanitaria dei Dipendenti dei servizi Ambientali – FASDA
IBAN:
IT 51 W 01030 03286 00000 1737071
CAUSALE:
FASDA (Contributo ordinario; integrazione errato versamento con specifica trimestre di riferimento)
ATTENZIONE:
Si ricorda che la mancata adesione e il mancato versamento da parte dell’impresa di quanto dovuto al Fondo FASDA a titolo di contribuzione ordinaria, configura la piena responsabilità in capo alla stessa impresa nei confronti del lavoratore dipendente per la perdita delle prestazioni previdenziali/assistenziali erogate dal Fondo.
In ritardo con il pagamento?
Le aziende che non avessero ancora effettuato alcun versamento, devono urgentemente mettersi in contatto con gli uffici amministrativi del Fondo FASDA tramite l’indirizzo email amministrazione@fasda.it, oppure al numero 06 8295 8295, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 15,00.